Ai tecnici diplomati (geometri e periti edili) sono consentite le attività di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica.Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009, è intervenuta sull'annosa questione delle competenze di ingegneri, architetti e tecnici diplomati (tra i quali i geometri). Nella sentenza in questione, la Suprema Corte, oltre a ribadire i confini delle competenze dei tecnici diplomati, nega definitivamente qualsiasi forma di subordinazione di un tecnico laureato (ingegnere e architetto) rispetto a professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso di specie geometra).In particolare, i giudici della Cassazione hanno affermato:
che le esigenze perseguite dalla normativa professionale comportano l'incompetenza dei geometri anche alla redazione di progetti di massima richiedenti l'impiego di cemento armato, posto che il progetto esecutivo successivo non può che conformarsi a quello di massima;
l'eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario, non può valere a sanare ex-post la nullità del contratto d'opera professionale per violazione di norme imperative.La sentenza della Suprema Corte è stata appresa con soddisfazione da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che, con la circolare n. 277 del 4 novembre 2009 ha inviato la sentenza ai Consigli degli Ordini e alle Federazioni e Consulte degli Ordini degli Ingegneri, unitamente ad una nota elaborata dal Centro Studi del CNI, in cui si evidenzia:
l'integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato, rientra nella competenza esclusiva di ingegneri e architetti;
la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;
i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.Nella circolare, il CNI mette in evidenza come la sentenza della Suprema Corte non si limiti a ribadire le competenze professionali degli tecnici laureati, ma censura anche la prassi dell'ingiustificato frazionamento dell'attività di progettazione. Come sostenuto dal CNI, la progettazione è una prestazione unitaria e richiede un omogeneo livello di competenze professionali per l'espletamento delle sue singole (ma interconnesse) articolazioni. E più specificatamente, la progettazione esecutiva è direttamente connessa alla progettazione preliminare (o di massima) ed entrambe richiedono lo stesso livello di competenze professionali.Infine, il CNI fa notare come qualora la progettazione richieda la prestazione di un ingegnere, quest'ultimo non potrà limitarsi a ricoprire un ruolo di ausiliario e demandare ad un professionista con titolo di studio inferiore la posizione di responsabile ultimo dell'attività professionale esperita. La responsabilità dell'attività di progettazione non può che ricadere, infatti, sulle spalle del professionista il cui intervento è essenziale per la compiuta esecuzione della prestazione.Per completezza di informazione occorre anche aggiungere che il Consiglio nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati ha, successivamente a quella del CNI, predisposto in data 19 novembre 2009 la circolare prot. 1988 in cui viene precisato che la Sentenza n. 19292 ha, irragionevolmente, provocato il riaccendersi delle posizioni degli ordini degli ingegneri e degli architetti in merito alle competenze dei geometri nella progettazione di edifici modesti con uso di elementi in cemento armato.Il Consiglio nazionale dei Geometri nella citata nota ribadisce la possibilità della sottoscrizione, da parte dei propri iscritti, di progetti con distinte e separate responsabilità, riguardanti la progettazione architettonica e la progettazione delle strutture e spinge i Consigli provinciali ad intervenire contestando eventuali diverse posizioni. Alla circolare è, anche, allegata una memoria sulle “Argomentazioni in materia edilizia – Impiego del c.a. ” dove vengono riepilogati i punti di vista ed i diritti sulle competenze dei geometri nella progettazione; tale memoria potrà essere utilizzata dai Consigli provinciali anche per essere inviata, all’occorrenza, sia agli iscritti agli ordini degli Ingegneri e degli architetti sia alle amministrazioni locali precisando anche che il Consiglio nazionale potrà intervenire in quelle aree nelle quali l’ingerenza delle altre categorie potrà diventare particolarmente pressante.
che le esigenze perseguite dalla normativa professionale comportano l'incompetenza dei geometri anche alla redazione di progetti di massima richiedenti l'impiego di cemento armato, posto che il progetto esecutivo successivo non può che conformarsi a quello di massima;
l'eventuale successivo intervento, nella fase esecutiva ed in quella della direzione dei lavori di un tecnico di livello superiore a quello del redattore del progetto originario, non può valere a sanare ex-post la nullità del contratto d'opera professionale per violazione di norme imperative.La sentenza della Suprema Corte è stata appresa con soddisfazione da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che, con la circolare n. 277 del 4 novembre 2009 ha inviato la sentenza ai Consigli degli Ordini e alle Federazioni e Consulte degli Ordini degli Ingegneri, unitamente ad una nota elaborata dal Centro Studi del CNI, in cui si evidenzia:
l'integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato, rientra nella competenza esclusiva di ingegneri e architetti;
la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;
i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.Nella circolare, il CNI mette in evidenza come la sentenza della Suprema Corte non si limiti a ribadire le competenze professionali degli tecnici laureati, ma censura anche la prassi dell'ingiustificato frazionamento dell'attività di progettazione. Come sostenuto dal CNI, la progettazione è una prestazione unitaria e richiede un omogeneo livello di competenze professionali per l'espletamento delle sue singole (ma interconnesse) articolazioni. E più specificatamente, la progettazione esecutiva è direttamente connessa alla progettazione preliminare (o di massima) ed entrambe richiedono lo stesso livello di competenze professionali.Infine, il CNI fa notare come qualora la progettazione richieda la prestazione di un ingegnere, quest'ultimo non potrà limitarsi a ricoprire un ruolo di ausiliario e demandare ad un professionista con titolo di studio inferiore la posizione di responsabile ultimo dell'attività professionale esperita. La responsabilità dell'attività di progettazione non può che ricadere, infatti, sulle spalle del professionista il cui intervento è essenziale per la compiuta esecuzione della prestazione.Per completezza di informazione occorre anche aggiungere che il Consiglio nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati ha, successivamente a quella del CNI, predisposto in data 19 novembre 2009 la circolare prot. 1988 in cui viene precisato che la Sentenza n. 19292 ha, irragionevolmente, provocato il riaccendersi delle posizioni degli ordini degli ingegneri e degli architetti in merito alle competenze dei geometri nella progettazione di edifici modesti con uso di elementi in cemento armato.Il Consiglio nazionale dei Geometri nella citata nota ribadisce la possibilità della sottoscrizione, da parte dei propri iscritti, di progetti con distinte e separate responsabilità, riguardanti la progettazione architettonica e la progettazione delle strutture e spinge i Consigli provinciali ad intervenire contestando eventuali diverse posizioni. Alla circolare è, anche, allegata una memoria sulle “Argomentazioni in materia edilizia – Impiego del c.a. ” dove vengono riepilogati i punti di vista ed i diritti sulle competenze dei geometri nella progettazione; tale memoria potrà essere utilizzata dai Consigli provinciali anche per essere inviata, all’occorrenza, sia agli iscritti agli ordini degli Ingegneri e degli architetti sia alle amministrazioni locali precisando anche che il Consiglio nazionale potrà intervenire in quelle aree nelle quali l’ingerenza delle altre categorie potrà diventare particolarmente pressante.
fonte: Ordine Architetti Palermo
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