27 mar 2011

La qualità dell'architettura: una legge di iniziativa popolare

E' di questi ultimi giorni un proposta di Legge sulla qualità dell'architettura de il Sole 24 ore. Qui di seguito postiamo l'articolo di Mariagrazia Barletta e il testo integrale della legge.

<< Riconquistare il ruolo sociale dell'architetto, perseguire la qualità del costruire, portare la città ed il patrimonio paesaggistico all'attenzione della politica sono azioni di cui da tempo si discute ma che hanno trovato scarsa attuazione nel nostro territorio. Più volte si è cercato di mettere a punto una legge sulla qualità dell'architettura e, nonostante si sia arrivati due volte alla sua definizione, le iniziative non hanno mai trovato conclusione e dunque attuazione.

Oggi un tentativo in questa direzione proviene da "Progetti e Concorsi" de Il Sole 24 ore che ha elaborato una legge di iniziativa popolare sulla qualità dell'architettura che propone delle modifiche al Codice degli appalti al fine di "promuovere un mercato vero, fatto di concorrenza e attenzione alla qualità del progetto […] innovare e innalzare la qualità delle realizzazioni, facendo largo ai giovani e piccoli studi".

Attualmente abbiamo solo - se si escludono le iniziative regionali - una risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea (ris.12/02/2001) che, riconoscendo nell'architettura "un elemento fondamentale della storia, della cultura e del quadro di vita di ciascuno dei nostri paesi", incoraggia gli stati membri ad intensificare le azioni volte alla promozione della progettazione architettonica ed urbanistica ed alla sensibilizzazione di committenti e cittadini.

Un approccio di natura indicativa a cui dopo alcuni anni hanno fatto seguito i disegni di legge citati dai contenuti sicuramente di rilievo per la tematica trattata e volti a diffondere una cultura della qualità ma poco incisivi nel cambiare radicalmente le "regole del gioco". >>

Ecco di seguito la proposta di legge

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA QUALITÀ DELL’ARCHITETTURA

Articolo 1 (Finalità)
1. L’architettura è una espressione della cultura e del patrimonio artistico del nostro Paese. La Repubblica promuove e tutela con ogni mezzo la qualità dell’ideazione e della realizzazione architettonica come bene di interesse pubblico primario per la salvaguardia e la trasformazione del paesaggio.
2. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la presente legge detta i principi generali di promozione della qualità architettonica. Le Regioni si adeguano a tali principi nell’esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.

Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni dell’articolo 3 del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce, di seguito “Codice”).

Articolo 3 (Modifiche alla Parte II, Capo IV, Sezione I del Codice. Disposizioni in materia di affidamento dei servizi di architettura)
1. All’articolo 91, comma 1 del Codice le parole «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari o superiore a 40mila euro».
2. All’articolo 91 del Codice è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Deroghe alle procedure previste dal comma 1 sono possibili soltanto per ragioni di necessità e urgenza adeguatamente motivate dalla stazione appaltante e autorizzate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici.
3. Il comma 5 dell’articolo 91 del Codice è sostituito dal seguente:
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. Ogni altra modalità di affidamento deve essere motivata e approvata dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici. Pena la nullità del bando.
4. All’Articolo 91, comma 8 del Codice sono aggiunte infine le seguenti parole: «Eventuali contratti di consulenza o convenzioni relativi a pianificazione, programmazione, gestione, progettazione di lavori pubblici possono essere attribuiti solo sulla base di un’adeguata motivazione della stazione appaltante e devono essere autorizzati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici».
5. All’articolo 91 è aggiunto infine il seguente comma:
8-bis. Per la preparazione e la gestione del concorso le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del supporto dei soggetti di cui all’articolo 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) selezionati con le procedure previste dai commi 1 e 2.
6. Il comma 5 dell’articolo 99 del Codice è sostituito dal seguente:
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Nel caso in cui il vincitore del concorso non sia in possesso dei requisiti previsti dal bando può ugualmente ottenere l’incarico associandosi con un soggetto in possesso di tali requisiti, mantenendo il ruolo di capogruppo e responsabile del progetto nei confronti della stazione appaltante.
7. Al comma 2 dell’articolo 101 del Codice sono aggiunte le seguenti parole: «Tali requisiti, indicati nel bando, servono solo a individuare i parametri da rispettare ai fini dell’ottenimento del successivo incarico, ma non valgono come criteri di ammissione al concorso».
8. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 109 del Codice è sostituito dal seguente: «Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, è affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. L’incarico è affidato con procedura negoziata senza bando nel caso in cui il corrispettivo per le ulteriori attività di progettazione non sia già stato indicato nel bando di concorso».

Articolo 4 (Modifiche all’articolo 266 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207. Modalità di svolgimento delle gare)
1. Il comma 5 dell’articolo 266 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento Appalti) è sostituito dal seguente:
5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:
- per il criterio a) da 20 a 30; - per il criterio b) da 50 a 70; - per il criterio c) da 5 a 15; - per il criterio d) da 0 a 5.

Articolo 5 (Incentivi ai privati)
1. Le Regioni possono prevedere normative incentivanti per i soggetti privati che ricorrono ai concorsi di progettazione per selezionare i progetti di realizzazione delle opere di nuova costruzione. Tra gli incentivi possono figurare bonus volumetrici, sconti sugli oneri urbanizzazione e procedure semplificate per l’ottenimento dei titoli abilitativi.

Articolo 6 (Giovani progettisti)
1. Presso il Ministero dei Beni Culturali è istituto un albo annuale dei giovani architetti, di età inferiore ai 40 anni, vincitori di concorsi di idee o di progettazione. L’attività e il profilo degli studi inseriti nell’albo viene pubblicizzata nel sito internet del Ministero. L’albo è a disposizione dei privati che possono utilizzarlo per organizzare consultazioni di professionisti ad invito.

Articolo 7 (Appalto integrato di progetto e lavori) 1. All’articolo 53 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 2 le parole «di cui alle lettere b) e c) del presente comma» sono sostituite da «di cui alla lettera b) del presente comma»;
- la lettera c) del comma 2 è abrogata: - dopo il comma 2 è inserito il presente comma:
2-bis. La fattispecie di contratto prevista alle lettere b) del precedente comma sono possibili soltanto qualora:
1) Riguardino lavori di importo inferiore a 500.000 euro;
2) Riguardino lavori in cui la componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60% del valore dell’opera;
3) Riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici; 4) Riguardino lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro; - Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettera b) e nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l’appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto la stazione appaltante deve indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di compenso degli oneri di progettazione previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.

Articolo 8 (Modifiche all’articolo 90 del Codice. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)
1. All’articolo 90 del Codice sono apportate le seguenti modifiche: - Al comma 1 sono abrogate le lettere a), b) e c); - Il comma 6 è così sostituito:
6. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione sono riservati ai soggetti di cui al comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h). Alle amministrazioni aggiudicatrici competono le attività di cui all’articolo 128.

Articolo 9 (Modifiche all’articolo 128 del Codice. Programmazione dei lavori pubblici) 1. All’articolo 128 del Codice è inserita la seguente modifica:
- al comma 2 dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni opera inserita nel programma triennale le amministrazioni aggiudicatrici predispongono il Documento preliminare alla progettazione».

Articolo 10 (Sanzioni)
1. I funzionari delle amministrazioni che non utilizzano i concorsi come procedura preliminare alla realizzazione dell’opera, come previsto dall’articolo 3, comma 3, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lo 0,5% e l’1% del valore dell’opera. L’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori servizi e forniture verifica il rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 3 e commina le relative sanzioni.
2. La mancata realizzazione di un progetto selezionato tramite concorso di progettazione configura la fattispecie di danno erariale sanzionabile dalla Corte dei Conti. L’ipotesi di danno erariale si configura anche nel caso in cui l’amministrazione decida di affidare lo sviluppo del progetto a un soggetto diverso dal vincitore del concorso di progettazione

Articolo 11 (Norme finali)
1. Per tutte le fattispecie non regolate dalla presente legge valgono le norme previste dal Dlgs 163/2006 e dal regolamento attuativo.

La proposta ha riscosso consensi: in un'intervista rilasciata al Sole 24 ore si è dichiarato favorevole l'arch. Renzo Piano, mentre l'Ordine degli Architetti PPC di Roma ha espresso - in una lettera pubblicata sul suo sito il proprio apprezzamento per l'iniziativa proponendo anche di concordare un incontro per supportarne l'azione in maniera concreta.

1 commento:

Anonimo ha detto...

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