Sul sito AMATELARCHITETTURA, che ci piace considerare un nostro "alterego", è in corso un vivacissimo, interessante ed attuale dibattito in merito alla normativa in vigore sull'incompatibilità tra la docenza universitaria a tempo pieno e l'attività di libera professione compresa la partecipazione a concorsi di idee e/o la sottoscizione di incarichi per lavori pubblici.Vi invitiamo a leggerlo con attenzione, ecco il link: "a proposito della torre di Purini all'EUR"
Riportiamo di seguito una deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 2002 che sembra non lasciare dubbi sull'argomento (clicca su "read more").
Deliberazione n. 179 (AG 42/02) del 25/06/2002
Articolo 17 - Codice 17.2
Ai sensi del D.P.R. 382/1980, l'attività di docente universitario a tempo pieno è incompatibile con l'attività professionale di progettazione e direzione lavori, mentre l'attività di docente universitario a tempo parziale consente lo svolgimento di dette attività, stante il regime speciale previsto dall'indicato regolamento.
Non risulta conforme alla normativa vigente l'affidamento al personale docente universitario, non appartenente all'Ufficio tecnico dell'Ateneo, di incarichi di progettazione remunerati con l'incentivazione di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.
Stante il carattere tassativo dell'elenco dei soggetti aventi diritto ad essere affidatari di incarichi di progettazione, contenuto nell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., risulta non conforme al dettato normativo l'affidamento di detti incarichi a dipartimenti universitari, fatta salva la possibilità per gli stessi di costituire apposite società in base all'autonomia riconosciuta alle Università dalla legge 168/1989.
Riportiamo di seguito una deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 2002 che sembra non lasciare dubbi sull'argomento (clicca su "read more").
Deliberazione n. 179 (AG 42/02) del 25/06/2002
Articolo 17 - Codice 17.2
Ai sensi del D.P.R. 382/1980, l'attività di docente universitario a tempo pieno è incompatibile con l'attività professionale di progettazione e direzione lavori, mentre l'attività di docente universitario a tempo parziale consente lo svolgimento di dette attività, stante il regime speciale previsto dall'indicato regolamento.
Non risulta conforme alla normativa vigente l'affidamento al personale docente universitario, non appartenente all'Ufficio tecnico dell'Ateneo, di incarichi di progettazione remunerati con l'incentivazione di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.
Stante il carattere tassativo dell'elenco dei soggetti aventi diritto ad essere affidatari di incarichi di progettazione, contenuto nell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., risulta non conforme al dettato normativo l'affidamento di detti incarichi a dipartimenti universitari, fatta salva la possibilità per gli stessi di costituire apposite società in base all'autonomia riconosciuta alle Università dalla legge 168/1989.



