5 lug 2009

Obbligo di certificazione energetica nelle intermediazioni immobiliari; presto anche in Sicilia


È scattato l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica anche nelle compravendite, negli affitti o comunque nei trasferimenti a titolo oneroso di singole unità immobiliari, come previsto dal dlgs 192/2005. Nelle more della pubblicazione ed entrata in vigore delle tanto attese linee guida nazionali, l'attestato di certificazione energetica potrà essere sostituito dall'attestato di qualificazione energetica introdotto dal D.Lgs. 311/2006 nelle regioni tuttora sprovviste del decreto attuativo della normativa nazionale tra cui la Sicilia. L'attestato di qualificazione energetica avrà, comunque, validità transitoria e sarà idoneo a determinare le prestazioni energetiche degli edifici.



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Dall'1 luglio 2009 il venditore dovrà dotare dell'attestato anche la singola unità immobiliare o nel caso si tratti di nuove costruzioni o di immobili oggetto di ristrutturazioni importanti l'obbligo graverà sul costruttore. Considerata la portata dell'obbligo, il Consiglio Nazionale del Notariato, come attori principali per la redazione del rogito, ha fornito importanti indicazioni affermando in particolare che "l'obbligo di dotazione, pur essendo previsto in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto a proprio carico dall'acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile".

Secondo le indicazioni fornite dai notai, gli immobili potranno essere venduti anche senza la certificazione o attestazione energetica, ma all'interno del rogito dovrà essere, comunque, presente una clausola che obbligherà il compratore a effettuare la certificazione energetica onde evitare che una successiva vendita possa essere effettuata senza la certificazione o attestazione energetica.

Ricordiamo, infatti, che dall'entrata in vigore della legge 133/2008 è venuto meno l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l'obbligo di
redigerlo. Il comma 2-bis dell'art. 35 della legge 133/2008 ha, infatti, abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 6 e i commi 8 e 9 dell'art. 15 del dlgs 192/2005 riguardanti il regime sanzionatorio. L'unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell'obbligo di dotazione è quella prevista dall'art. 15 comma 7 del dlgs 192/2005, secondo la quale il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.

Per quanto riguarda i costi da sostenere per la certificazione, questi dipenderanno esclusivamente dalle dimensioni dell'immobile, dalla tipologia di impianti e dai materiali presenti.

Fonte: http://www.lavoripubblici.it/2007/dettaglio_notizia.php?agap=czo4OiJOVEF6TXc9PSI7

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2 commenti:

Andrea Denza ha detto...
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
Andrea Denza ha detto...

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